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il cedolino pensione di novembre: lo spiegone

DATA DI PAGAMENTO DELLE PENSIONI

Il pagamento avverrà con valuta 2 novembre.

 

TRATTENUTE FISCALI: ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, CONGUAGLIO 2022 E TASSAZIONE 2023

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di novembre, oltre all’Irpef mensile, sono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022.

Queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Continua ad essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2023, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2023.

Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione di novembre, il recupero delle ritenute Irpef relative all’anno 2022, laddove siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.

Nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per i quali il ricalcolo dell’Irpef ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18mila euro e per quelli di importo inferiore a 18mila euro con debito inferiore a 100 euro, il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2023.

 

ASSISTENZA FISCALE: CONGUAGLI DA MODELLO 730/2023

A novembre sono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per Inps quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle entrate entro la data del 30 giugno.

Sul rateo di pensione di novembre si procede:

  • al rimborso dell’importo a credito del contribuente, se dovuto;
  • alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. Si ricorda che la eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre, per cui, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta.

Si ricorda che è possibile rivolgersi ai Caf Uil per ricevere assistenza fiscale di qualità.

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