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pensione luglio 2023 (con 14esima a chi compete): scopriamola insieme
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A luglio la 14esima a chi spetta

Questa prestazione ergoata dall’INPS è frutto delle rivendicazioni e della mobilitazione del sindacato confederale voluta fortemente dalla UIL e dalla UILP: la quattordicesima spetta a pensionate e pensionati titolari di trattamenti previdenziali che abbiano compiuto i 64 anni di età r il cui reddito complessivo individuale non superi un importo fino a 1,5 il trattamento minimo INPS fino al 2016, e un importo fino a due volte il trattamento minimo INPS a partire dal 2017.

sintesi Messaggio INP n. 2178
OGGETTO: Corresponsione per l’anno 2023 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n.127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016
1. Corresponsione d’ufficio e a domanda
Con il presente messaggio si comunica che con la mensilità di luglio 2023 l’Istituto provvederà a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La corresponsione della quattordicesima è effettuata d’ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell’Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione.
A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2023 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2023 (pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2023, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, che
rientrino nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2023. A seguito del trasferimento all’INPS, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, dalla medesima data del 1° luglio 2022 il beneficio spetta anche ai titolari di pensioni ex INPGI in possesso dei requisiti previsti.
Quanto ai requisiti di accesso anagrafici e contributivi si rinvia alle circolari e ai messaggi pubblicati in materia dall’Istituto e, da ultimo, al messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017.
Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano, comunque, di averne diritto possono
presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale www.inps.it con la propria identità digitale, (SPID – Sistema pubblico Identità Digitale – almeno di II livello, CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CIE – Carta di identità elettronica 3.0).
In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato.
2. Requisiti reddituali per l’anno 2023
2.1 Anno di riferimento del reddito
La verifica del diritto alla quattordicesima viene effettuata, in caso di prima concessione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, nel caso di concessione
del beneficio successiva alla prima, in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo articolo, come modificato dall’articolo 13, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.In questo ultimo caso devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all’anno precedente.
Per l’anno 2023 devono essere, quindi, valutati i seguenti redditi:
in caso di prima concessione, tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2023(rientrano in tale casistica coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
nel caso di concessione successiva alla prima:
– i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1388, e successive modificazioni, conseguiti nel 2023;
– i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2022.
Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2023 o 2022, sono stati utilizzati i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2019.
2.2 Limiti di reddito
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella sottostante.
Si rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il trattamento minimo.
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti
superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

3. Pensioni gestite nei sistemi integrati
Rientrano nei sistemi integrati le pensioni:
– della Gestione privata;
– ex ENPALS;
– della Gestione pubblica liquidate con il sistema IVS;
– dei giornalisti liquidate con il sistema IVS (categorie 243, 244 e 245 con GP1AV91B=1).
3.1 Platea interessata
La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2023 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2023, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Si rammenta che l’importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni:
044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92),
200 (ESPA).
La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni:
pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
pensioni della ex SPORTASS.

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