Nota Informativa Decreto-legge Lavoro n.48/2023 (GU n.103 del 4-5-2023) pubblicato in gazzetta ufficiale
di seguito si riportano alcuni degli articoli più rilevanti in ambito lavorativo e di politiche sociali.
Assegno di inclusione (articoli da 1 a 13) Dal 1° gennaio 2024 sarà istituito l’Assegno di inclusione, che rappresenterà una misura volta a contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politiche attive del lavoro. Si tratta di una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, ma che richiederà una prova dei mezzi e l’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa. Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari con componenti disabili, minori o con almeno 60 anni di età. I richiedenti devono essere residenti in Italia da almeno cinque anni, avere una condizione economica modesta, e rispettare i parametri di cittadinanza, residenza e soggiorno. In particolare, il richiedente deve essere un cittadino dell’Unione Europea o di un paese terzo in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo o dello status di protezione internazionale. Inoltre, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, così come i membri del suo nucleo familiare. Per quanto riguarda la condizione economica, il nucleo familiare deve avere un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a €9.360 e un reddito familiare annuo inferiore a €6.000 moltiplicato per il parametro di equivalenza. Quest’ultimo parametro varia a seconda della composizione del nucleo familiare e dell’età dei suoi componenti. In particolare, se tutti i membri del nucleo familiare hanno almeno 67 anni o sono disabili gravi o non autosufficienti, la soglia di reddito familiare annuo è fissata a € 7.560 moltiplicata per il parametro di equivalenza. I nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale. Questo percorso viene definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti. Il percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa prevede un insieme di attività e interventi mirati a favorire l’inserimento o il reinserimento dei componenti del nucleo familiare nel mondo del lavoro o nella società in generale. Queste attività possono includere, ad esempio, corsi di formazione, tirocini formativi, orientamento al lavoro. La valutazione multidimensionale è effettuata da una equipe multidisciplinare composta da operatori del servizio sociale competente del comune o dell’ambito territoriale sociale, insieme a operatori sanitari e/o altri professionisti esperti nelle specifiche aree di intervento in cui sono presenti le situazioni di fragilità. Tale equipe multidisciplinare è definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi sanitari, ai servizi per l’impiego, alla formazione, alle politiche abitative, alla tutela della salute e all’istruzione. In questo modo, si garantisce una valutazione completa e approfondita delle situazioni di fragilità, che tiene conto di tutte le dimensioni coinvolte. I componenti del nucleo familiare che beneficia dell’Assegno di inclusione e che viene attivato al lavoro è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che rispettive determinate caratteristiche, come il rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale, un contratto di lavoro a tempo pieno o parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno, una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi, e un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto. In caso di offerta di lavoro a durata compresa tra uno e sei mesi, l’Assegno di inclusione viene sospeso d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro, ma al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua ad essere erogato per il periodo residuo di fruizione.
Fondo nuove competenze (articolo 19) Il Fondo nuove competenze è incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, dalle risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma operativo complementare Sistemi per le politiche attive e l’occupazione (POC SPAO). Mediante le risorse del Fondo sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 che sono volte a favorire l’aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché’ gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinati ai percorsi formativi.
Disciplina del contratto di lavoro a termine (articolo 24) La norma in questione riguarda le modifiche apportate all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In particolare, le modifiche riguardano le modalità di utilizzo del contratto a termine, introducendo la possibilità di stipularlo per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, in assenza delle previsioni dei contratti collettivi, entro il 30 aprile 2024. Inoltre, viene introdotta la possibilità di sostituire altri lavoratori con il contratto a termine. La norma esclude l’applicazione delle nuove norme ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni e ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro (art 26) La norma di legge in questione apporta alcune modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152. La prima modifica prevede la possibilità per il datore di lavoro di comunicare al lavoratore alcune informazioni relative al rapporto di lavoro (come, ad esempio, le modalità di prestazione del lavoro, le mansioni, le retribuzioni, ecc.) indicando il riferimento normativo o contrattuale che le disciplina. La seconda modifica prevede che il datore di lavoro sia tenuto a consegnare o mettere a disposizione del personale i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro. In sintesi, la norma introduce alcune modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152 al fine di semplificare gli adempimenti di cui al rapporto di lavoro delle informazioni tra datore di lavoro e lavoratore.
Incentivi all’occupazione giovanile (art 27) La disposizione di legge descritta è finalizzata a sostenere l’occupazione giovanile attraverso un incentivo alle nuove assunzioni effettuate da datori di lavoro privati. L’incentivo è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 12 mesi, a condizione che il lavoratore assunto sia un giovane sotto i 30 anni, non lavori né sia inserito in corsi di studio o formazione (NEET), e sia registrato al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Inoltre, l’incentivo può essere cumulato con altre misure di sostegno all’occupazione, anche se nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, e l’importo dell’incentivo è ridotto al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore NEET assunto.
Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità (art. 28) La disposizione di legge istituisce un fondo per il riconoscimento di un contributo a favore degli enti del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità ei termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024. In generale, la disposizione di legge sembra finalizzata a promuovere l’inclusione lavorativa dei giovani con disabilità, attraverso l’assegnazione di un contributo agli enti del terzo settore che li impiegheranno. Tuttavia, la sua effettiva efficacia e applicabilità dipenderanno dalle modalità di attuazione che saranno definite con il decreto previsto.
Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione (art. 30) L’articolo prevede la possibilità per le aziende che hanno affrontato situazioni di crisi e di riorganizzazione e che non sono riuscite a dare completa attuazione ai piani di ristrutturazione previsti, di richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023.
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 39) La disposizione di legge in questione prevede un incremento del 4% dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia ei superstiti a carico del lavoratore, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul tasso di tredicesima e senza modifiche all’aliquota di calcolo delle prestazioni pensionistiche. Il taglio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre si aggiunge a quello già definito con la precedente legge di bilancio: taglio del 3% per redditi fino a 25.000 euro (7% complessivo per luglio-dicembre 2023) e del 2% per redditi fino a 35.000 euro (6% complessivo per luglio-dicembre 2023).
La presente nota è una prima sintesi dei provvedimenti contenuti nel decreto, nei giorni successivi saranno oggetto di approfondimento e commento.