DATE DEL PAGAMENTO
Il pagamento avviene con valuta 1° settembre.
Per le pensioni riscosse presso gli uffici postali è stato previsto anche per il mese di settembre l’anticipo e lo scaglionamento del pagamento dal 26 agosto al 1° settembre, in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione (come già pubblicato sui nostri sito e social).
Trattandosi esclusivamente di un’anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno bancabile del mese.
SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO PER MANCATA PRESENTAZIONE DEI DATI REDDITUALI 2017 E 2018
Sulle pensioni che siano, in tutto o in parte, collegate al reddito (ad esempio integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, pensione ai superstiti) i cui titolari, nonostante i solleciti, non abbiano ancora fornito i dati reddituali relativi agli anni 2017 e 2018, sul rateo di pensione di settembre, come già effettuato su quello di agosto, sarà applicata una trattenuta di circa 14 euro, per le pensioni integrate al minimo, o una trattenuta pari al 10% della pensione, per quelle di importo superiore.
Ai pensionati interessati è stata inviata una lettera raccomandata con l’indicazione della data del 15 settembre 2021 come ultima scadenza per l’invio dei redditi richiesti e con le indicazioni utili per non incorrere nella revoca definitiva della prestazione
collegata al reddito. Ricordiamo che la domanda di ricostituzione reddituale per sospensione può essere presentata dal nostro patronato Ital e vi raccomandiamo di continuare a operare sinergicamente con l’Ital (vedi anche la comunicazione congiunta Ital – Uilp del 14 luglio scorso e la circolare Uilp n. 101 del 2 agosto).
Nei casi in cui i redditi richiesti non siano inviati, si procederà alla revoca definitiva delle prestazioni per gli anni di riferimento e al recupero dell’indebito calcolato.
MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
L’articolo 5 del decreto legge n. 79 dell’ 8 giugno 2021 riconosce agli aventi diritto all’Assegno per il nucleo familiare (Anf) una maggiorazione dell’assegno stesso.
Le disposizioni si applicano, per il solo periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, a tutte le pensioni per le quali sussiste il diritto all’Anf, di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito, con modificazioni nella legge n. 153 del 13 maggio 1988.
Gli incrementi sono pari a:
La maggiorazione non viene riconosciuta se, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, l’importo Anf spettante non sia superiore a zero.
La maggiorazione sarà corrisposta sulla mensilità del mese di settembre 2021 in uno con gli arretrati per i mesi di luglio e agosto 2021, se dovuti.
PENSIONI DELLE GESTIONI PUBBLICHE: ATTRIBUZIONE PER IL 2021 DELLE PROVVIDENZE IN FAVORE DEI GRANDI INVALIDI ( ART. 1, COMMA 4, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002)
Sul rateo di settembre è stato messo in pagamento l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, in quanto l’efficacia della legge n. 44 del 7 febbraio 2006 è stata estesa agli anni 2020, 2021 e 2022. Anche per il 2021, come già per il 2020, sono stati prolungati gli effetti delle domande già prodotte.
Sulla mensilità di settembre 2021 è stato pertanto disposto il pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare riferito al mese di settembre e degli arretrati relativi al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021.
Il pagamento proseguirà sulle mensilità successive fino al rateo di dicembre 2021.
L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore è pari:
TRATTENUTE FISCALI: ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, CONGUAGLIO 2020 E TASSAZIONE 2021
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di settembre, oltre all’Irpef mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2020.
Si ricorda che queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2021, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2021.
Prosegue, inoltre, il recupero delle ritenute Irpef relative al 2020, laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.
Nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo dell’Irpef ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione è estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).
Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro, il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.
Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2021.
ASSISTENZA FISCALE: CONGUAGLI DA MODELLO 730/2021
Proseguono anche sulla mensilità di settembre le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per Inps quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate dopo il 30 giugno.
Sul rateo di pensione di settembre si procede:
I contribuenti che hanno indicato l’Inps quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2021 possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile anche tramite l’app Inps Mobile.