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Incremento transitorio pensioni: a luglio?

A cura della nostra segreteria nazionale UILP un approfondimento sull’incremento transitorio aggiuntivo delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps.
L’incremento non è stato ancora erogato. Ma l’Inps ha informato che il ritardo è dovuto alle difficoltà interpretative e applicative della normativa e che, salvo ulteriori problemi, l’incremento sarà corrisposto con la mensilità di luglio. Con il primo pagamento dell’incremento saranno corrisposti anche gli arretrati spettanti.
Come ricorderete, l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al Trattamento minimo Inps è stato previsto nella legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 310 legge n. 197 del 29 dicembre 2022). E l’Inps nella circolare n. 35 fornisce ora le prime indicazioni applicative. L’Istituto evidenzia innanzitutto che il beneficio in questione riguarda i soli trattamenti previdenziali assoggettati a Irpef. Sono quindi escluse le prestazioni a carattere assistenziale e quelle di accompagnamento a pensione.
L’aumento è calcolato:
• per il 2023, nella misura del 1,5%, elevata a 6,4% per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni;
• per il 2024, nella misura del 2,7% (indipendentemente dall’età).
Il beneficio è riconosciuto, in via transitoria ed eccezionale, per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 fino a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità, sulla base dell’importo mensile lordo dei trattamenti pensionistici complessivamente goduti dal titolare, importo che, come detto, non deve comunque essere superiore al Trattamento minimo Inps (pari, per il 2023, a 563,74 euro).
L’adeguamento sulla base dell’indice di rivalutazione definitivo sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno 2024.
Gli importi dell’incremento per l’anno 2024 saranno determinati in sede di rinnovo delle pensioni per lo stesso anno.
Per le pensioni la cui decorrenza si colloca tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024, l’incremento spetta dalla data di decorrenza della pensione.
Qualora nel corso dell’anno 2023 il beneficiario compia 75 anni, l’incremento sarà adeguato dal mese successivo al compimento dell’età.
Sono escluse dalla base di calcolo per la determinazione dell’incremento le prestazioni fiscalmente non imponibili (ad esempio, le maggiorazioni sociali, la cosiddetta quattordicesima, l’importo aggiuntivo della pensione).
L’Inps evidenzia inoltre che, qualora l’importo complessivo di pensione in pagamento sia superiore all’importo mensile del Trattamento minimo, ma inferiore a tale limite aumentato dell’incremento, l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
L’incremento transitorio è fiscalmente imponibile. Non rileva ai fini del superamento dei limiti reddituali per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito (ad esempio, integrazione al trattamento minimo o maggiorazione sociale).
Ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerarsi al netto dell’incremento transitorio.
Per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è riconosciuto sull’importo lordo del pro rata mensile italiano in pagamento.
L’aumento sarà corrisposto con la stessa cadenza di pagamento della pensione (mensile, semestrale o annuale) e sarà evidenziato sul cedolino con apposita voce.
Per ulteriori approfondimenti vi rimando al testo della circolare Inps.
Per eventuali chiarimenti o precisazioni, potete contattarci telefonicamente.
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